1. Nell'ambito delle politiche volte al mantenimento dei servizi essenziali, il Ministero delle comunicazioni promuove la fruibilità nei territori montani, e in particolare nei comuni ad alta specificità montana, del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nell'ambito degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio con il concessionario di tale servizio e nel rispetto della normativa vigente, nonché un graduale aumento di disponibilità delle reti radiomobili di comunicazione e della larga banda.
2. Le spese per l'installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa situati nei territori dei comuni ad alta specificità montana sono poste a totale carico degli enti gestori.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del codice delle comunicazioni