Art. 10.
(Servizi radiotelevisivi e di telefonia
mobile e fissa).

      1. Nell'ambito delle politiche volte al mantenimento dei servizi essenziali, il Ministero delle comunicazioni promuove la fruibilità nei territori montani, e in particolare nei comuni ad alta specificità montana, del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nell'ambito degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio con il concessionario di tale servizio e nel rispetto della normativa vigente, nonché un graduale aumento di disponibilità delle reti radiomobili di comunicazione e della larga banda.
      2. Le spese per l'installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa situati nei territori dei comuni ad alta specificità montana sono poste a totale carico degli enti gestori.
      3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del codice delle comunicazioni

 

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elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, i collegamenti telefonici in favore dei soggetti residenti nei comuni ad alta specificità montana sono assoggettati a formule tariffarie speciali per consumatori con esigenze sociali particolari, ai sensi dell'articolo 59 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003.
      4. La realizzazione e il potenziamento delle linee elettriche in case sparse e in piccoli agglomerati situati in comuni ad alta specificità montana sono realizzati in esenzione da ogni tipo di costo, fermi restando gli obblighi tributari.